FIGLIO DISABILE, QUANDO HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DEL GENITORE

La questione del diritto alla pensione di reversibilità per i figli disabili rappresenta uno dei temi più delicati e complessi del diritto previdenziale, caratterizzato da un equilibrio costante tra esigenze di tutela sociale e rigore nell’accertamento dei requisiti. 

La recente ordinanza della Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 11190 del 28 aprile 2025 offre importanti chiarimenti sui requisiti per il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli disabili, confermando un orientamento sempre più rigoroso nell’accertamento della dipendenza economica.

Il quadro normativo

La disciplina trova fondamento nell’art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965, che riconosce il diritto ai “figli di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso”. La norma stabilisce due requisiti cumulativi: l’inabilità al lavoro e la vivenza a carico del genitore defunto.

L’art. 8 della legge n. 222 del 1984 ha successivamente definito l’inabilità come “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale”, superando la precedente nozione di impossibilità al “proficuo lavoro”.

I principi consolidati dalla Cassazione

La Suprema Corte ha sviluppato nel tempo, a partire dalla celebre pronuncia n. 14996 del 2007, un orientamento consolidato sui requisiti per l’accesso alla pensione di reversibilità, sintetizzato di recente in modo chiaro ed esaustivo nell’ordinanza n. 11190 del 2025, in cui gli Ermellini hanno avuto modo di ribadire che: “il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile“.

Le due condizioni principali oggetto di accertamento

l figlio minorenne affetto da disabilità avrà diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso del genitore solo qualora sussistano due condizioni principali:

  1. lo stato di inabilità assoluta e permanente al lavoro del figlio, intesa come l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
  2. la vivenza a carico, ovvero la dimostrazione che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile al momento del decesso.

Quest’ultimo requisito non si identifica tout court con la mera convivenza né con una totale soggezione finanziaria, ma richiede la prova di una dipendenza economica rilevante e prevalente dal genitore defunto (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 28 aprile 2025, n. 11190; Cass. civ. n. 19485/2024; Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 15041/2024; art. 2697 c.c.).

A ciò consegue che anche il figlio collocato presso l’altro genitore e destinatario di assegno di mantenimento da parte del defunto genitore può ottenere la pensione di reversibilità di quest’ultimo purchè dimostri che lo stesso provvedeva in modo continuativo e prevalente al suo mantenimento, secondo un rigoroso accertamento di fatto demandato al giudice.

Onere della prova e parametri dell’accertamento (rigoroso)

La Corte ha chiarito che l’accertamento, con onere probatorio a carico del richiedente, deve avere ad oggetto la situazione economica complessiva includendo:

  • i redditi del richiedente da tutte le fonti;
  • gli eventuali obblighi di assistenza materiale di altri soggetti (coniuge);
  • la rilevanza economica di un’eventuale convivenza;
  • l’effettivo contributo economico del genitore defunto.

La Corte ha altresì precisato che, a tal fine:

  • non è sufficiente produrre una certificazione dell’Agenzia delle Entrate attestante redditi inferiori al limite per la pensione di invalidità civile;
  • è necessario che “i redditi percepiti e gli altri (della madre e della coniuge se esistenti) non dovrebbero essere considerati sufficienti a fronte delle reali esigenze di vita del richiedente“.

Significativo da ultimo il rilievo dato dall’ordinanza ai criteri quantitativi stabiliti dalla Delibera INPS n. 478 del 2000, che la Cassazione ha ritenuto idonei a garantire “eguale trattamento ai superstiti inabili”. La delibera stabilisce, infatti, di “considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale”.

Articolo a cura dell’avv. Luigi Romano

avv. Luigi Romano
avv. Luigi Romano

Luigi Romano

Avvocato del foro di Roma, cofondatore dello studio Legale Martignetti e Romano, docente di diritto civile nei corsi di preparazione per l’esame d’avvocato e collaboratore delle cattedre di diritto dell’Unione europea, European Judicial Systems e della Clinica legale CEDU presso l’università di Roma Tre. Ho completato i miei studi accademici con un master in Homeland Security presso il Campus Bio Medico e con un dottorato europeo in diritto di famiglia nel diritto internazionale privato dell’Unione europea tra l’università di Roma Tre, Lund University (Svezia) e la Universidad de Murcia (Spagna). Credo fermamente nella funzione sociale che l’avvocato ha l’onore e l’onere di esercitare e nello spirito di colleganza e unione che aimè sempre meno si riscontra tra le aule di Tribunale. Da poco più di un anno mi sono affacciato con passione nel mondo della politica forense assieme ad AFEC, come membro del suo rinnovato Direttivo, con la fiducia che uniti potremo ridare il lustro e il prestigio che il nostro Ordine ha avuto in passato e che deve tornare ad avere. All’interno di Afec mi occupo dell’organizzazione dei convegni, della redazione di articoli giuridici e note a sentenza, specie in ambito di diritto di famiglia, diritto civile, diritto internazionale privato e diritto dell’Unione europea.